Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 21/12/1999 n. 554

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

a) il processo verbale di visita;

b) le proprie relazioni;

c) il certificato di collaudo;

d) il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall’organo di collaudo;

e) la relazione sulle osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.

2. L’organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

3. La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni dell’organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all’ammontare o alla specificità dell’intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro 60 giorni sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.

Art. 205 - Svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 206 - Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 207 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica

1. Ai fini dell’art. 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di EURO e quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera

i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5%.

Art. 208 - Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’art. 195.

Art. 209 - Approvazione degli atti di collaudo

1. Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 210 - Compenso spettante ai collaudatori

1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge.

2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell’art. 17 della Legge.

3. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

5. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20%.

6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30% del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60%.

7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

TITOLO XIII Dei lavori riguardanti i beni culturali

CAPO I Beni culturali

Art. 211 - Applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.

Art. 212 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione

1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:

a) scavo archeologico;

b) restauro e manutenzione di beni immobili;

c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.

3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.

4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.

CAPO II Progettazione

Art. 213 - Attività di progettazione per i beni culturali

1. L’attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall’art. 16, comma 2 della legge, si articola secondo 3 livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.

3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 EURO la progettazione si

articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.

4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.

Art. 214 - Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini riguardano:

a) l’analisi storico – critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo dei manufatti;

d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti;

f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

Art. 215 - Progetto definitivo

1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di tutela e i fattori di degrado.

Art. 216 - Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

Art. 217 - Progettazione dello scavo archeologico

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l’impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.

4. Le indagini riguardano:

a) il rilievo generale;

b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;

c) il programma delle indagini complementari necessarie.

5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.

6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

c) restauro dei reperti mobili ed immobili;

d) schedatura dei reperti e delle azioni;

e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;

h) manutenzione programmata.

8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.

9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.

 

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